CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO – ARTICOLI 1-13

Art. 1 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1.1 Il presente contratto s’intende perfezionato anche a distanza (tramite telefax, posta, telex). L’invio delle condizioni generali di contratto comporta, da parte del Locatario, la conoscenza effettiva di tali condizioni. L’ordine di locazione s’intende regolato esclusivamente dalle condizioni particolari e dalle sotto riportate condizioni generali che potranno essere derogate solo per specifico accordo scritto tra le Parti.

1.2 L’ordinazione del Proponente/Locatore-Noleggiatore s’intende conclusa solo dopo il ricevimento dell’accettazione scritta formulata dal Centro Colore Comerio srl, o dopo che la stessa abbia dato esecuzione alla proposta.

1.3 Ai sensi dell’art. 1329 c.c. la proposta è impegnativa per il solo Proponente, il quale s’impegna irrevocabilmente per 90 giorni. Non è impegnativa per il Centro Colore Comerio srl che si riserva la facoltà di non accettare con il solo obbligo di restituire al Proponente la somma eventualmente versata.

Art. 2 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CONSEGNA E RICONSEGNA

2.1 L’esecuzione del contratto ha inizio nel momento in cui il mezzo lascia la sede del Centro Colore Comerio srl e termina al ritorna della stessa in detta sede; a tal fine faranno fede esclusivamente i documenti di trasporto e/o documenti-ordine di servizio. Il macchinario sarà consegnato franco magazzino del Centro Colore Comerio srl. I termini di consegna per il Centro Colore Comerio srl devono intendersi indicativi.

2.2 Centro Colore Comerio srl sarà esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo obbligandosi il Locatario/Noleggiatore a tenerla indenne da eventuali pretese risarcitorie.

2.3 Nel caso di trasporti speciali i relativi permessi e le eventuali scorte debbono essere richieste sotto la totale responsabilità del Locatario. Per consegne eventualmente convenute in luoghi diversi dalle filiali del Centro Colore Comerio srl i macchinari viaggiano a rischio, pericolo e responsabilità del Locatario.

2.4 Con il ritiro dei macchinari il Locatario dichiara accertata l’efficienza dell’attrezzatura nonché la rispondenza agli usi ai quali il macchinario, con particolare divieto di apportare allo stesso modifiche e/o trasformazioni.

2.5 Al termine della locazione il macchinario dovrà essere riconsegnato franco magazzino del Centro Colore Comerio srl nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto, salvo il normale logorio connesso al suo appropriato impiego. Eventuali guasti ed usure eccedenti la norma verranno riparati a cura del Centro Colore Comerio srl a spese del Locatario, salvo il risarcimento degli altri danni.

2.6 La mancata riconsegna dei macchinari entro il termine contrattualmente previsto comporterà a carico del Locatario /Noleggiatore il pagamento della penale sin d’ora quantificata in € 300.00 per ogni giorno di ritardo, salvo maggiori danni.

Art. 3 –PROPRIETA’ DEL BENE LOCATO

3.1 Il Centro Colore Comerio srl è legittimato per il titolo di proprietà ovvero per altro titolo, a concedere l’utilizzo di macchinari oggetto del presente atto. Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi gener e sul macchinario oggetto del contratto, il Locatario si obbliga:

  1. a) a far immediatamente presente a terzi che il macchinario è oggetto di contratto di locazione ed è quindi di proprietà esclusiva del Centro Colore Comerio srl;
  1. b) a dare comunicazione dell’attuazione del provvedimento cautelare per iscritto nel termine di due giorni dall’esecuzione del provvedimento.

In ogni caso il Locatario sarà tenuto alla corresponsione del corrispettivo pattuito per la locazione anche per il periodo in cui la macchina sia oggetto della misura cautelare.

Art. 4 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

4.1 Il Locatario osserverà tutte le norme regolamentari e di legge applicabili per l’uso dei macchinari con particolare riguardo alla legislazione antinfortunistica. E’ fatto tassativo divieto l’uso dei macchinari per operazioni improprie. Il Locatario garantisce, assumendone ogni conseguente responsabilità ed onere, che i macchinari oggetto della locazione saranno, per tutta la durata della locazione stessa e comunque fino alla sua riconsegna, usati nel rispetto del Codice Civile dalla Strada.

Art. 5 – LOCAZIONE A FREDDO

5.1 Quando la locazione è a freddo sono esclusi l’operatore, il carburante, i lubrificanti, l’acqua delle batterie, il materiale di consumo, ecc. Al Locatario compete la titolarità del mezzo l’assunzione della relativa responsabilità.

5.2 Il Locatario si impegna ad usare il macchinario oggetto del presente contratto con diligenza del professionista avveduto ed in modo conforme alle prescrizioni della casa locatrice. Il macchinario dovrà essere utilizzato nel luogo indicato nel presente contratto e con le modalità indicate. Ad un diverso utilizzo conseguirà la risoluzione del contratto con l’applicazione della penale di cui all’art.12.

5.3 Durante il periodo di locazione il Locatario consentirà al personale del Centro Colore Comerio srl l’accesso nel luogo di utilizzo al fine di effettuare le opportune verifiche.

5.4 Il macchinario in carenza preventiva autorizzazione scritta del Centro Colore Comerio srl non potrà essere concesso in uso o dato in custodia a terzi a a qualsiasi titolo, né il presente contratto potrà essere ceduto.

5.5 Il Centro Colore Comerio srl si obbliga a garantire al Locatario il pacifico godimento del mezzo durante la locazione.

Art. 6 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LOCAZIONE A FREDDO

6.1 Il Centro Colore Comerio srl direttamente o tramite ditte ad essa convenzionate, fornirà al Locatario le prestazioni relative al mancato o inesatto funzionamento dei macchinari imputabili a difetto di funzionamento, restando comunque esclusa qualsiasi responsabilità a carico del Centro Colore Comerio srl per eventuali danni derivanti, anche a terzi, da fermo macchina. In particolare rimarranno a carico del Locatario tutte le spese di trasporto, trasferta e ore di viaggio relative alla riparazione e/o sostituzione di parti riconosciute difettose. Ogni altra riparazione imputabile a cause diverse dalle predette è pattuita a carico del Locatario.

6.2 Al Locatario compete la totale responsabilità per il corretto ed appropriato impiego dei macchinari ed il controllo della loro efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione.

6.3 Sono altresì a carico del Locatario:

  1. a) Le operazioni di manutenzione giornaliera (rabbocco a sostituzione degli olii, acqua dell’impianto di raffreddamento, pulizia e ingrassamento dei macchinari, pulizia e sostituzione periodica dei filtri, verifica della densità dall’elettrolito, rabbocco dell’acqua distillata della batteria, ecc.) ed i relativi materiali che dovranno essere dei tipi prescritti dalle case costruttrici (fare riferimento al Centro Colore Comerio srl);
  1. b) La manutenzione dei pneumatici o o loro sostituzione in caso di rottura e/o tagli;
  2. c) La riparazione di guasti od usure dovute a negligenze, ed uso non appropriato o sovraccarico del macchinario, non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi di difetti;
  1. d) Le lavorazioni o riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma.

6.4 In caso di uso non conforme dei macchinari alle indicati del Centro Colore Comerio srl o comunque contrario alla diligenza professionale, ovvero la modifica o riparazione non autorizzata comporterà l’onere delle spese di riparazione in capo al Locatore.

6.5 Qualora nel corso del rapporto locativo, il mezzo venga danneggiato dal Locatario o da terzi, per tutto il periodo dell’impedimento temporaneo e per tutto il periodo dalla riparazione è ugualmente dovuto al Centro Colore Comerio srl il pagamento del corrispettivo della locazione.

Art. 7 – RESPONSABILITA’

7.1 Il locatario assume, dal ritiro dei macchinari e fino alla loro riconsegna, la piena ed esclusiva responsabilità per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone o cose dall’utilizzo dei macchinari.

7.2 Il locatario si impegna pertanto a tenere indenne, anche nei confronti di terzi, il Centro Colore Comerio srl da qualsiasi pretesa risarcitoria al riguardo.

7.3 Il Locatario espressamente riconosce la propria ed esclusiva responsabilità nei confronti dell’I.S.P.E.S.L., dell’Ispettorato del Lavoro, ecc., per qualunque infrazione alle norme di prevenzione vigenti ( con particolare riguardo al D.P.R. 164 del 07.01.1956) accertata in relazione all’impiego dei macchinari oggetto della locazione.

7.4 Il Locatario si assume ogni rischio di trasporto, incendio, furto e rapina, perimento totale o parziale del macchinario qualunque ne sia la causa.

7.5 Centro Colore Comerio srl, pur mantenendosi espressamente estranea a qualsiasi responsabilità si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla stipulazione delle assicurazioni dei macchinari contro i rischi relativi a:

  1. a) Furto, incendio e danneggiamento
  2. b) Responsabilità civile su autoveicoli

7.6 In caso di spostamenti il conduttore dovrà tuttavia provvedere a propria cura e spese ad assicurare i macchinari contro i rischi dipendenti dal trasporto con appendice a favore del Centro Colore Comerio srl.

7.7 Il macchinario locato o noleggiato viene fornito dal Centro Colore Comerio srl munito dei documenti previsti dalla legge per il suo impiego e la sua eventuale circolazione stradale.

7.8 Centro Colore Comerio srl non risponde:

  1. a) dei vizi, anche occulti, dei macchinari e dei relativi accessori;
  2. b) dei difetti di costruzioni per i quali viene richiamata l’applicazione del DPR 224/1998 sulle responsabilità per danno su prodotto difettoso
  1. c) per danni derivati da eventuali materiali forniti dal CENTRO COLORE COMERIO come tavole, piastre d’appoggio,cinture di sicurezza, cavi, imbracature e cordami..
  1. d) dei danni derivanti dalla inidoinetà dei macchinari al compimento di servizio reso dipendente ed omessa o inesatte informazioni date dal locatario;
  1. e) dei danni derivanti dalla inosservanza da parte del locatario della normativa di ordine pubblico dalla sicurezza dei luoghi di lavoro;

7.9 In tutti i casi sopradescritti il locatario si impegna a tenere indenne Centro Colore Comerio srl da qualsiasi pretesa risarcitoria al riguardo.

7.10 Centro Colore Comerio srl non è obbligatoria ad eseguire un servizio di noleggio che, a proprio insindacabile giudizio, esponga il mezzo noleggiato e/o il personale incaricato ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto.

Art. 8 – PAGAMENTO – DEPOSITO CAUZIONALE

8.1 I pagamenti dalla locazione o del nolo convenuti devono essere regolati dal Locatario alle scadenze pattuite. Il mancato pagamento entro i termini previsti comporterà a carico del Locatario il pagamento di cui all’art. 12.

8.2 In caso di locazione a freddo il Locatario è obbligato a depositare una somma, determinata nelle condizioni particolari, trattenuta a titolo di deposito cauzionale. Detta somma verrà restituita dopo la regolare riconsegna del macchinario e l’integrale pagamento dai corrispettivi pattuiti. Centro Colore Comerio srl dà facoltà al locatario di provvedere a tale garanzia mediante fideiussione bancaria, pre autorizzazione con carta di credito bancaria, bonifico bancario e previo accordi con assegno circolare.

8.3 Sempre in caso di locazione a freddo il pagamento del corrispettivo pattuito è da effettuarsi anticipatamente mezzo bonifico, carte bancarie, assegni circolari o per contanti.

Art. 9 – DIRITTO DI RECESSO

9.1 Centro Colore Comerio srl si riserva unilateralmente la facoltà di recedere dal contratto, dopo l’accettazione scritta, previo preavviso di otto giorni decorrenti dall’invio di raccomandata a.r., senza corresponsione di alcun indennizzo per il mancato utilizzo del macchinario.

Art. 10 – CLAUSOLA SOLVE ET REPETE

10.1 Il Locatario non potrà sollevare eccezioni in ordini all’esecuzione della prestazione contrattuale da parte del Centro Colore Comerio srl se non avrà adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni, concernenti, in particolare, il pagamento dei corrispettivi pattuiti, delle spese ed interessi.

Art. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Fermo quanto convenuto nei singoli punti l’inadempimento del Locatario agli obblighi di cui alle clausola 3,4,5,6,7,8,9 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, con conseguente diritto dal Centro Colore Comerio srl a provvedere all’immediato ritiro dei macchinari a mezzo di propri incaricati senza limitazione alcuna.

11.2 A titolo di penale il Locatario dovrà corrispondere l’ammontare dei canoni a scadere, il costo di eventuali trasporti e spese di trasferta, salvi comunque i maggiori danni, salvi comunque i maggiori danni.

Art.12 DEPOSITO CAUZIONALE CON CARTA DI CREDITO

12.1 Il cliente ,fornendo i dati della carta di credito, autorizza il Locatore ad addebitarvi i corrispettivi dovuti a seguito ed in conseguenza dei noleggi ed accetta l’addebito sulla carta di credito anche di quanto risulterà dovuto dopo la chiusura dei contratti anche per franchigie, danni da incuria, contravvenzioni, pedaggi autostradali, parcheggi, spese di gestione pratiche, spese di ripristino dei veicoli a seguito di danni non coperti dalla polizza assicurativa.

Art. 13 GIURISDIZIONE E FORO DI COMPETENZA

13.1 Il contratto, di cui le presenti condizioni formano parte integrante, è sottoposto alla legge e dalla giurisdizione italiana. Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Varese. La giurisdizione e la competenza non possono essere derogate neppure per ragioni di connessione o continenza di cause.

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano specificatamente gli artt. da 1) a 13).

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

CLAUSOLE CONTRATTO 

I PREZZI ESPOSTI SI INTENDONO IVA ESCLUSA. LE TARIFFE SI RIFERISCONO AD UN MASSIMO DI 8 ORE LAVORATIVE AL GG, SUPERATE LE QUALI CI POSSONO ESSERE DEI COSTI AGGIUNTIVI.

LA TARIFFA GIORNALIERA DETERMINA LA DISPONIBILITA’ DELLA MACCHINA NEI VOSTRI CONFRONI ED E’ DA INTENDERSI DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.45.

IN CASO DI SANZIONI/VERBALI/MANCATI PEDAGGI VERRANNO ADDEBITATI 20,00 +IVA EURO DI SPESE AMMINISTRATIVE, OLTRE ALLA SANZIONE STESSA.

NON SI ACCETTANO CAUZIONI E PAGAMENTI CON ASSEGNI POSTALI

PER RITIRI ANTICIPATI LA SERA PRIMA O CONSEGNE POSTICIPATE AL MATTINO SUCCESSIVO DEL BENE NOLEGGIATO  (ENTRO E NON OLTRE LE ORE 7.30) VERRA’ ADDEBITATO L’INCREMENTO DEL 10% SULLA TARIFFA GIORNALIERA

IN CASO DI IMPEDIMENTI PER MANCATA RIMOZIONE DEI MEZZI PARCHEGGIATI O IMPEDIMENTI NON DI NOSTRA COMPETENZA, VERRA’ LO STESSO ADDEBITATO L’INTERO IMPORTO DEL NOLEGGIO.

E’ OBBLIGATORIO L’USO DEI D.P.I. A NORMA E L’ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALL’USO DEL MACCHINARIO NOLEGGIATO

IN CASO DI SINISTRO STRADALE CON COLPA VERRA’ ADDEBITATA UNA FRANCHIGIA MINIMA DI EURO 250,00 + IVA PER GESTIONE PRATICA ED AUMENTO PREMIO ASSICURAZIONE.

LE TARIFFE GIORNALIERA VARIERANNO AUTOMATICAMENTE A SECONDA DELLA DURATA DEL NOLEGGIO COME DA NS. LISTINO.

E’ OBBLIGATORIO RICOVERARE IL MACCHINARIO IN UN LUOGO CHIUSO. L’ASSICURAZIONE NON RISPONDE PER L’ABBANDONO DELLO STESSO PERTANTO IN CASO DI FURTO VI VERRA’ ADDEBITATO L’INTERO COSTO DEL MACCHINARIO.

IL CONDUTTORE SI IMPEGNA AD AVERE O STIPULARE POLIZZA SIA VERSO TERZI SIA VERSO IL BENE NOLEGGIATO, SENZA RIVALSA NEI CONFRONTI DELLA PROPRIETÀ E DEI PROPRI DIPENDENTI, PER DANNI CHE VENISSERO CAUSATI DURANTE L’USO DELLE MACCHINE.